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La mancata vaccinazione non preclude l’indennizzo INAIL dell’infortunio
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La mancata vaccinazione non preclude l’indennizzo INAIL dell’infortunio

Istruzione operativa INAIL 1° marzo 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Nell’attuale quadro pandemico ed emergenziale si è aperto un ampio dibattito con riferimento le eventuali conseguenze in cui possa incorrere un lavoratore, il quale, chiamato dalla ASL per effettuare il vaccino contro il virus Sars-CoV-2, rifiuti la somministrazione dello stesso.
Particolare rilievo mediatico è stato dato al caso del 15 infermieri dipendenti di un ospedale Ligure che, dopo aver rifiutato l’inoculazione, avevano contratto il virus.
L’Azienda sanitaria, come da disposizioni dell’INAIL di cui alla Circolare n. 13/2020, aveva aperto l’infortunio sul lavoro, presentando apposita denuncia all’Ente, ma, contestualmente stigmatizzando la condotta tenuta dai lavoratori e chiedendo di verificare l’eventuale responsabilità degli stessi nella contrazione del virus, atteso che gli stessi, rifiutando il vaccino, avevano favorito le condizioni per il cagionarsi dell’evento lesivo.
Investita della questione, l’INAIL competente rimetteva il quesito alla direzione Regionale Ligure, la quale è stata chiamata a ponderare la scelta degli Infermieri di non sottoporsi al trattamento sanitario, tutelata ai sensi dell’art. 32 della Carta Costituzionale, con gli altri principi vigenti in materia, tra cui le disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e dell’art. 2087 c.c., con cui il Legislatore ha inteso favorire un ambiente di lavoro salubre, imponendo obblighi all’Azienda, ma anche ai lavoratori, i quali sono ex lege tenuti a tenere un contegno attivo per la propria ed altrui sicurezza.
Orbene, con la nota in commento, l’INAIL ha riscontrato la richiesta dell’azienda evidenziando come la copertura assicurativa offerta dall’Ente pubblico possa essere subordinata esclusivamente alle condizioni di Legge.
Pertanto, non esistendo un provvedimento normativo che obblighi i singoli lavoratori alla vaccinazione contro il Sars-CoV-2, “il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto a un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa”.
Né l’Istituto ha ritenuto applicabile al caso di specie il principio del “rischio elettivo”, che ricorre ogni qual volta il lavoratore si ponga in una situazione di fatto che lo ha indotto ad affrontare un rischio diverso da quello inerente l’attività lavorativa.
Di tal che non essendo il rischio di contagio volontariamente perseguito dal lavoratore, a parere dell’INAIL non è possibile ricondurre a tale fattispecie l’infortunio COVID, benché occasionato dalla mancata vaccinazione del dipendente.
Precisa l’INAIL che, dal punto di vista assicurativo, il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (ivi incluso il vaccino), pur costituendo un illecito, non preclude la configurabilità dell’infortunio come evento indennizzabile.

 

Tuttavia, e questo è l’elemento più interessante della Circolare, l’INAIL evidenzia che l’indicata condotta del dipendente potrà ridurre, se non addirittura escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei confronti dell’azienda, così come il diritto dell’Inail ad esercitare il regresso nei confronti del datore di lavoro.

 

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