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Le novità sul lavoro
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Le novità sul lavoro

Certificazione Unica 2021, emergenza epidemiologica e INAIL

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

CERTIFICAZIONE UNICA 2021: NOVITÀ E SCADENZE
Entro il 16 marzo 2021 è fissato il termine ultimo per la trasmissione, esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2021. Tra le novità e i campi introdotti per la dichiarazione di quest’anno sono previste specifiche compilazione in riferimento al Trattamento integrativo, la clausola di salvaguardia introdotto con il D.L. n.34/2020, il premio COVID di marzo, nonché il raddoppio degli importi dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti per l’anno d’imposta 2020, ora fissato a 516,46€. Si ricorda che sempre entro il 16 marzo 2021 è fissata la scadenza per la consegna da parte del sostituto della copia della CU al percipiente.

RIPRESA DEI VERSAMENTI DAL 16 MARZO: ISTRUZIONI INPS
Con il messaggio n.896/2021, l’INPS fornisce istruzioni per la ripresa dei versamenti sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Le istruzioni riguardano il versamento, dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. Nel messaggio sono fornite le indicazioni relative alle modalità di versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro e non oltre il 16 marzo 2021.

OBBLIGO DI VACCINAZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA INAIL: LA NOTA DELL’ISTITUTO
Con la nota INAIL n. 2402 del 1/03/2021, l’Istituto si pronuncia sul rifiuto da parte del lavoratore, nel caso specifico il personale infermieristico, di vaccinarsi ed i casi di contagio sul luogo di lavoro del suddetto. In sintesi, l’Istituto chiarisce che il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, anche se fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato. Nella nota sono riepilogati gli ambiti che possono concorrere alla non copertura assicurativa o indennizzo da parte dell’azienda nelle casistiche specifiche del comportamento colposo, del rischio elettivo, e degli obblighi nei riguardi dei trattamenti sanitari obbligatori anche sul luogo di lavoro.

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