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Le novità sul lavoro
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Le novità sul lavoro

Esonero contributivo e trattamento di integrazione salariale

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

ESONERO DAI VERSAMENTI CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO CASSA INTEGRAZIONE: LA CIRCOLARE INPS
Con la circolare n.30/2021, l’INPS fornisce i chiarimenti operativi per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Per poter accedere all’esonero, le aziende devono aver fruito anche parzialmente dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e giugno 2020. L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nella circolare sono definite le modalità di richiesta, gestione ed erogazione nonché compatibilità con altri esoneri già previsti.

AGEVOLAZIONE PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATRICI DONNE: LA CIRCOLARE OPERATIVA INPS
La circolare n.32/2021 dell’INPS chiarisce le istruzioni operative riguardanti la corretta applicazione dell’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021/2022, come normato dalla legge n.178/2020 c.d. legge di bilancio 2021. L’esonero spetta per le donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi, per donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, donne di qualsiasi età che svolgono professioni in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, donne di qualsiasi età ovunque residenti ma prive di impegno regolarmente retribuito da almeno 24 ore. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato da un precedente rapporto agevolato. L’incentivo è pari all’esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo annuo di 6.000 euro e spetta in caso di assunzione a tempo determinato fino a 12 mesi; in caso di assunzione a tempo indeterminato per 18 mesi e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

DECONTRIBUZIONE SUD: LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO
La circolare n.33/2021 dell’INPS fornisce le istruzioni relative alla c.d. Decontribuzione SUD. La suddetta agevolazione contributiva è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, sino al 31 dicembre 2025; al 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2026 e 2027; al 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2028 e 2029, inoltre l’esonero in trattazione non prevede un limite individuale di importo. Nella circolare sono definiti i datori di lavoro interessati e le modalità di gestione e fruizione dell’incentivo.

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E REQUISITI OCCUPAZIONALI: LE PRECISAZIONI INPS
Il messaggio n.769/2021 dell’INPS chiarisce alcuni aspetti operativi relativamente al requisito occupazionale per l’accesso ai trattamenti di assegno ordinario erogati dal fondo di Integrazione salariale (FIS). Nel messaggio sono chiarite le modalità di gestione per i casi a cui è concesso l’assegno ordinario, anche per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.
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