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Le novità sul lavoro
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Le novità sul lavoro

Integrazione salariale e accordo collettivo aziendale

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

CHIARIMENTI INPS SULLE NUOVE DODICI SETTIMANE DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Con la circolare n.28/2021, l’INPS riepiloga la nuova disciplina relativamente ai trattamenti di integrazione salariale previsti nell’anno 2021. Nella circolare l’Istituto riepiloga le novità riguardo alle nuove 12 settimane introdotte dalla legge di stabilità 2021, specificando che l’accesso al nuovo periodo è possibile a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020. Si ribadisce che la nuova disciplina per la prima volta introduce due differenti archi temporali in cui è possibile presentare i diversi trattamenti: tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021 i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, mentre tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di integrazione salariale in deroga ed assegno ordinario. Ai nuovi periodi di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale legato alla riduzione di fatturato delle aziende che richiedono le 12 settimane di trattamenti a partire dal 1° gennaio 2021. Riguardo ai lavoratori inclusi, l’INPS specifica che i trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione, per tutti i settori di attività, ai lavoratori assunti al 4° gennaio 2021 e non solo al 1° gennaio 2021 come previsto dall’articolo 1, comma 305 della legge n.178/2020.

ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE E FIRMA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI: IL MESSAGGIO INPS
Con il messaggio n.689/2021, l’INPS chiarisce alcuni aspetti relativamente all’indennità di disoccupazione NASpI e alla risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale. Nello specifico vengono evidenziati dei dubbi interpretativi riguardo all’obbligo di firma di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell’accordo. L’INPS chiarisce che ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è necessaria la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.
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