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Le novità sul lavoro
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Le novità sul lavoro

Emergenza epidemiologica, redditi da lavoro dipendente e Inail

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE: LE NUOVE 12 SETTIMANE

Con il messaggio n.406/2021, l’Inps fornisce le indicazioni per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale per i nuovi periodi introdotti dalla Legge di Bilancio 2021. Il legislatore ha previsto a partire dal 1° gennaio 2021 un periodo di durata massima di 12 settimane per richiedere la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Tali periodi di cassa integrazione non prevedono l’obbligo del versamento di un contributo addizionale come precedentemente stabilito dalle norme precedenti e relative ai trattamenti di integrazione salariale. Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”.

IMPORTI FRINGE BENEFIT E STOCK OPTION PER PERSONALE CESSATO NEL 2020: ISTRUZIONI INPS

L’Inps, con il messaggio n.416/2021 si pronuncia sulla trasmissione degli importi erogati relativamente a fringe benefit e stock option per il personale cessato nell’anno 2020. Tale trasmissione degli importi interessa solamente i datori di lavoro che hanno erogato compensi a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2020 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. L’invio deve essere trasmesso per via telematica entro e non oltre il 22/02/2021. Nel messaggio sono fornite le indicazioni per la trasmissione.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021: PAGAMENTI ENTRO IL 16 FEBBRAIO

Scade il prossimo 16 febbraio il termine per il pagamento dei premi Inail. Il versamento può essere effettuato entro il 16 febbraio in un'unica soluzione o tramite quattro rate trimestrali: entro il 16/02, il 16/05, il 16/08 e il 16/11 con una maggiorazione a titolo di interesse che per l’anno 2021 è del 0,59%.


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