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Copertura dei costi del rinnovo CCNL e acconti legati all’emergenza Covid-19
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Copertura dei costi del rinnovo CCNL e acconti legati all’emergenza Covid-19

Deliberazione n. 621 del 29 dicembre 2020

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

La Regione Campania, con Deliberazione n. 621 del 29 dicembre 2020, al fine di dare attuazione all’impegno assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a farsi carico del 50% dei costi del rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente della componente di diritto privato del SSN, in analogia ad altre Regioni (Veneto, Lazio e Toscana), ha introdotto in via transitoria per tutte le strutture private accreditate, nell’ambito del tetto di spesa ad esse assegnato, una funzione “Rinnovo CCNL che sarà sostituita a seguito di idonei provvedimenti nazionali e/o regionali di revisione delle tariffe.

In sede di prima applicazione, per gli esercizi 2020-2021, è stato stimato un costo medio annuo di 1.700 euro per posto letto.

Ogni struttura, in sede di liquidazione del saldo annuale, pertanto, sarà tenuta a fornire la rendicontazione analitica dei maggiori costi del personale, determinati dal rinnovo contrattuale e corrisposti nell’esercizio, secondo le modalità che verranno definite dalla Direzione Generale per la Tutela della salute. A tale proposito, tuttavia, nella citata Deliberazione si precisa che tali costi non dovranno ricomprendere la c.d. una tantum riparatoria in quanto non contemplata nel calcolo dell’impatto economico del rinnovo contrattuale, sottoscritto in presenza dei rappresentanti del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni, dalle parti sociali.

Le variazioni che saranno verificate a consuntivo, in più o in meno, rispetto agli importi provvisori assegnati, determineranno una corrispondente variazione in più o in meno del limite di spesa complessivo, assegnato a ciascuna casa di cura (cfr. Allegato B, paragrafo 2, e Allegato 2).

Nella medesima Deliberazione, inoltre, si precisa che nel limite di spesa base assegnato ad ogni struttura è compresa la remunerazione sia della specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID-19, che l’incremento tariffario per le attività rese ai pazienti affetti da COVID-19, di cui all’art. 4 del D.L. 34/2020.

In attesa delle indicazioni ministeriali, si legge nella Deliberazione, l’Unità di Crisi regionale per l’emergenza ha richiesto alle strutture ospedaliere private di manifestare la disponibilità all’allestimento di posti letto per pazienti COVID-19 ad alta, media e bassa intensità di cura, precisando che, oltre al riconoscimento della tariffa DRG per i ricoveri e all’incremento tariffario di cui sopra, la specifica funzione assistenziale “costi di attesa per posti letto COVID non occupati” viene remunerata a titolo di acconto e salvo conguaglio, tramite specifici importi per posto letto non occupato/die, differenziati per intensità di cure Bassa, Media e Alta e, comunque, soggetti a rendicontazione puntuale dei maggiori costi effettivamente sostenuti dalle singole strutture e non altrimenti ristorati.

La remunerazione della specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID-19 sarà, quindi, definita a consuntivo, sulla base dei costi specifici, effettivamente sostenuti e non altrimenti ristorati, previa emanazione delle indicazioni ministeriali e attraverso procedimenti di rendicontazione e di verifica, che dovranno essere oggetto di puntuali disposizioni emanate dalla Direzione Generale per la Tutela della salute.

Allo stesso modo, inoltre, si procederà per la remunerazione dei farmaci e dei dispositivi medici (DPI) già prevista dall’Unità di Crisi regionale per l’emergenza previa rendicontazione; si verificherà se, e in quale misura, tali costi non siano già ricompresi nella maggiorazione tariffaria, prevista per il ricovero dei pazienti affetti da COVID-19, e, nel caso, saranno riconosciuti dalla Regione solo per la eventuale eccedenza, previa valutazione positiva di congruità economica ed appropriatezza sanitaria.

I costi effettivamente riconosciuti, per la remunerazione sia della specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID-19 che dei farmaci e dei dispositivi medici (DPI), saranno oggetto di conguaglio con gli importi ottenuti in corso d’anno dalle strutture private a titolo di acconto.

La Deliberazione, infine, approva lo schema di contratto ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992, che le ASL dovranno sottoscrivere entro il 31 gennaio 2021; nel detto schema contrattuale trova applicazione, in tema di acconti riconoscibili per l’anno 2020, la disposizione di cui all’art. 4, comma 5, del D.L. 34/2020, che attribuisce, chiarisce la Deliberazione, una facoltà alla Regione, dunque, tali acconti non producono interessi di mora in caso di ritardo nella corresponsione.

La somma degli acconti erogabili alle strutture ospedaliere prevista per l’esercizio 2020, qualora l’importo cumulato della produzione rendicontata mese per mese non raggiunga il 90% del budget annuale (compresi DRG e funzione assistenziale), è fissata nel 90% del limite di spesa complessivo ivi stabilito (cfr. Allegato 2), o in misura inferiore, secondo quanto previsto nel provvedimento e di seguito illustrato, fatto salvo il conguaglio a seguito di apposita rendicontazione.

A tale proposito, infatti, nella Deliberazione si legge che, nel determinare la misura degli acconti sarà necessario tenere conto dei seguenti fattori:

1) motivi del contenimento dell’attività 2020 al di sotto del 90% del budget, considerando il ricorso o meno alla CIG;
2) la ripresa o meno dell’attività dopo la sospensione dei ricoveri non differibili e urgenti disposta dalla Regione.

Alla luce dei detti elementi, pertanto, le ASL dovranno limitare l’importo complessivo della parte dell’acconto, relativo all’esercizio 2020 ed eccedente la produzione effettivamente resa e documentata, al massimo il 20% del tetto di spese annuale stabilito dalla Deliberazione che potrà essere ridotta o azzerata in presenza delle seguenti circostanze:

a) sospensione delle attività disposta dalla ASL per motivo igienico sanitario, ovvero, dalla stessa struttura per adeguamenti straordinari;
b) e/o mancato raggiungimento di almeno il 90% del budget con la produzione effettiva e rendicontata da attribuire all’avviamento ancora in corso del nuovo assetto delle case di cura ex neuropsichiatriche;
c) e/o significativo ricorso alla CIG per tutto o parte del personale;
d) e/o non si sia verifica una ripresa delle attività, dopo la sospensione disposta dalla Regione, tale da rendere realistico il recupero della anticipazione finanziaria nel corso del 2021.

Le eventuali maggiori erogazioni in acconto, già intervenute rispetto ai limiti sopradetti, dovranno essere recuperate sulle residue mensilità dell’esercizio 2021, previa determinazione dei corrispettivi complessivamente spettanti a ciascuna struttura per l’esercizio 2020 dopo l’effettuazione di tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e, quindi, in sede di determinazione del saldo 2020.

La Regione, invece, con successivo provvedimento, valuterà la concessione del contributo una tantum, ai sensi dell’art. 4, comma 5-bis, del D.L. 34/2020, a favore delle strutture ospedaliere private la cui rendicontazione non raggiunga a consuntivo l’acconto minimo del 90%, ovvero l’eventuale accantonamento dei sottoutilizzi del tetto di spesa 2020, che residueranno dopo aver coperto tutti gli sforamenti, disciplinati dall’art. 2, comma 3, dello schema di contratto approvato con la Deliberazione in commento. A tale ultimo proposito, la Direzione Generale per la Tutela della salute è stata incaricata di effettuare una ricognizione entro il 31 marzo 2021, chiedendo alle struttura private accreditate la rendicontazione dei costi fissi effettivamente sostenuti e non altrimenti ristorati, nonché un dettagliato confronto dell’andamento della produzione mensile 2020, rispetto al consuntivo 2019, in modo da evidenziate eventuali sottoutilizzi del budget 2020 non giustificati da periodi di sospensione di ricoveri non differibile e urgenti.

Le disposizioni relative all’emergenza COVID sopra descritte si applicano, precisa la Deliberazione, a decorre dal 26 marzo 2020, e, se specificamente rinnovate, eventualmente anche solo in parte e/o per periodi infrannuali, anche all’esercizio 2021.
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