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Le novità sul lavoro
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Le novità sul lavoro

Emergenza epidemiologica e permessi disabili

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

CONGEDI STRAORDINARI PER SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: LA CIRCOLARE INPS PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Con la circolare n.2/2021, l’INPS fornisce le istruzioni operative e le modalità di gestione dei congedi straordinari, normati dal decreto n.137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020 per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave per sospensione della didattica in presenza di ogni scuola di ordine e grado. Nella circolare è definita la platea dei beneficiari, nonché le caratteristiche soggettive per poter fruire del congedo. Si ricorda che il congedo può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione.

PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI: IL MESSAGGIO INPS SULL’ITER DI REVISIONE O PRIMA DOMANDA
Il messaggio dell’Inps n.93/2021 fornisce alcune precisazioni riguardo ai benefici in favore dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità (permessi legge n.104/92 e congedi decreto n.151/01). Nello specifico vengono chiariti i passaggi operativi nei riguardi del riconoscimento della validità dei permessi fruibili anche durante l’iter sanitario di revisione e le modalità di gestione in caso di prima concessione, caso in cui il lavoratore non ha ancora avuto accesso ai diritti acquisiti.

SECONDA PARTE DEI CONTRIBUTI SOSPESI PER EMERGENZA COVID: IL MESSAGGIO INPS
L’INPS con messaggio n.102 del 13/01/2021 fornisce le istruzioni operative per la ripresa dell’ulteriore 50% dei versamenti contributivi e previdenziali sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica come previsto dal precedente messaggio n.2871/2020. L’Istituto chiarisce che il versamento della prima rata del restante 50 per cento, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato valido anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021. L’importo restante può essere erogato in massimo 24 rate. Si ribadisce che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione.
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