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Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
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Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

È stato pubblicato nella G.U. del 3 dicembre 2020 (n. 301) il DPCM 3 dicembre 2020 con il quale, in sostanza, sono state aggiornate le disposizioni già contenute nel DPCM 3 novembre 2020.

Tra le misure di contenimento del contagio applicabili sull’intero territorio nazionale (art. 1), infatti, è stato previsto, ad integrazione di quanto già disposto con il DPCM 3 novembre 2020, che dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (comma 3); è stato, inoltre, recepito quanto disposto dal D.L. 158/2020 in tema di spostamenti tra Regioni e Province Autonome nonché tra Comuni durante il periodo delle festività (comma 4).

Sarà, pertanto, vietato ogni spostamento, salvo i casi di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (a) in entrata e in uscita tra i territori di diversi Regioni o Province autonome dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, (b) tra Comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, rimanendo, comunque, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le secondo case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2020, anche ubicate in altro Comune.

Rimangono, invece, confermate, per quanto di nostro interesse, le misure urgenti di contenimento del contagio di seguito riportate:

a) divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto (art. 1, comma 10, lett. cc);

b) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione (art. 1, comma 10, lett. dd). A tale proposito, per completezza informativa, si ricordano le disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti positivi nella struttura di cui alla Circolare del Ministero della salute del 30 novembre 2020, segnalata con nostra Circolare n. 266/2020.

In tema di misure di contenimento del contagio applicate sull’intero territorio nazionale, del resto, le maggiori novità si registrano in merito al settore dell’istruzione, del commercio, della ristorazione, della cultura e dello sport.

Si segnala, inoltre, che, alla luce delle integrazioni medio tempore apportate al D.L. 33/2020 (nostre Circolare nn. 252/2020 e 269/2020), sono state aggiornate le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del DPCM in tema di misure di contenimento applicabili nelle Regioni collocate in uno scenario di elevata (“scenario di tipo 3”) o massiva (“scenario di tipo 4”) gravità e con un livello di rischio “alto”, individuate con Ordinanza del Ministro della Salute.

Rimangono, infine, invariate le tematiche disciplinate dalla restante parte del DPCM in merito alla quale si segnala, in particolare, l’aggiornamento della normativa applicabile in caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territorio ivi indicati (art. 8).

Le disposizioni del nuovo decreto sono entrate in vigore ieri e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto in tema di ingresso nel territorio italiano dall’esterno (art. 8, comma 6, lett. a), continuandosi ad applicare, altresì, le disposizioni delle Ordinanze del Ministro della salute del 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 (cfr. nostra Circolare n. 264/2020) fino alla data di adozione di una nuova ordinanza e, comunque, non oltre il 6 dicembre 2020.
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