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Riconoscimento contributo una tantum alle RSA e Centri ex art. 26

Direttiva dell’Assessorato per la Salute della Regione Sicilia alla luce del D.L. Ristori-Bis

Con la deliberazione n. 493 del 5 novembre 2020, la Giunta di Governo della Regione Siciliana, tenuto conto dell’evoluzione del contesto pandemico, ha stabilito di prevedere il riconoscimento a favore delle strutture riconducibili alla categoria delle Residenze Sanitarie Assistite (c.d. R.S.A.) "di una quota pari al 90 per cento dei posti mensilmente occupati in relazione al budget annuale assegnato per l'anno 2020"; per i centri ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 ("Prestazioni di riabilitazione") che non abbiano attivato le procedure di cassa integrazione per i propri dipendenti, invece, ha stabilito "il riconoscimento dell'estensione della quota di budget che non è stato possibile coprire, al mese di dicembre 2022 invece che al mese di dicembre 2020".

Successivamente all’adozione di tale deliberazione, tuttavia, è entrato in vigore l’art. 9, comma 5-bis del D.L. 149/2020 che, integrando l’art. 4 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, ha introdotto un contributo una tantum da riconoscere, a titolo di ristoro, alle strutture private accreditate, sanitarie e socio-sanitarie.

Alla luce di quanto disposto a livello nazionale, pertanto, l’Assessorato per la Salute della Regione Sicilia, con direttiva del 24 novembre 2020 n. prot. 50714, ha invitato le ASP del SSR ad applicare le indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta del Governo n. 493, tenendo conto del disposto di cui all’art. 9, comma 5-bis, sopracitato, con conseguente riconoscimento a tutte le strutture interessate dalle disposizioni in esame, di un trattamento a titolo di ristoro, pari al 90% della quota di budget assegnato che non è stato coperto dalle prestazioni rese e rendicontate con le modalità consuete nell'anno 2020.

Il riconoscimento terrà conto, previa rendicontazione, sia dell'attività effettivamente erogata, sia dei complessivi costi sostenuti dalla struttura per l'attività in convenzione a ristoro dei medesimi (costo di gestione + costo del personale nonché dei costi sostenuti per le misure di prevenzione dei contagi: PTI igienizzanti etc.), tenendo conto, altresì, del ricorso o meno al FIS (in caso di ricorso, infatti, il minor costo sulla voce del personale dovrà essere sterilizzato ai fini della citata quota del 90%).

L’Assessorato per la Salute della Regione Sicilia, inoltre, tenuto conto delle difficoltà che le strutture interessate stanno affrontando nel reperimento del personale, specie in ragione delle procedure di reclutamento straordinario ed emergenziale parallelamente avviato dalle Aziende del S.S.R., ha disposto l'applicazione - fino alla fine dello stato di emergenza - delle disposizioni in materia di incompatibilità del personale e di esclusività nell'effettuazione della prestazione lavorativa, precisando, altresì, che non si ravvisano impedimenti alla possibilità per le strutture interessate di procedere al reclutamento di personale medico, infermieristico e ausiliario mediante il ricorso a forme di esternalizzazione del servizio a società cooperative che svolgono attività di assistenza domiciliare e a società interinali.

L’Assessorato per la salute siciliano, infine, conclude invitando le ASP a fornire alle strutture che siano interessate dall’insorgenza di focolai nosocomiali da COVID-19 adeguato dispositivi di protezione individuale.
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