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Misure urgenti per il rilancio del Ssr regionale

Pubblicato in G.U. il D.L. 10 novembre 2020, n.150

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Il 10 novembre 2020 è stato pubblicato nella G.U. n. 280 il D.L. del 10 novembre 2020, n. 150, entrato in vigore l’11 novembre u.s., con il quale, ritenuta la indifferibile necessità di intervenire per introdurre misure straordinarie per superare le gravi inadempienze amministrative e gestionali riscontrate nella Regione Calabria, sono state introdotte, tra l’altro, misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario regionale calabrese.

Si tratta di un intervento normativo, come si legge nella Relazione illustrativa, con il quale, attesa l’inadempienza da parte della Regione Calabria degli impegni assegnati, si è disposto l’accentramento di tutta la gestione delle attività correlate al SSR, rafforzando i poteri del Commissario, affinché sovrintenda alla gestione dei diversi compiti regionali in ambito sanitario.

Il provvedimento, in particolare, prevede che il Commissario ad acta, nominato dal Governo, attui gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro, provveda, ove delegato, a dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da COVID-19 (art. 2, comma 11, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020), e assicuri l’attuazione delle misure ivi previste. Il Commissario ad acta, a tale fine, sarà supportato da minimo 25 unità di personale, dotato di adeguata esperienza professionale, messo a disposizione dalla Regione, sarà affiancato da uno o più sub commissari, in possesso di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa, e si avvarrà del supporto tecnico e operativo dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nonché del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all’attuazione del piano di rientro.

Il Commissario ad acta, inoltre, dovrà nominare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L., previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del SSR, dei quali verificherà periodicamente l’operato al fine di intervenire in caso di inadempienze; in assenza di intesa con la Regione provvederà alla detta nomina, entro il termine perentorio di 10 giorni, il Ministro della Salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei Ministri, cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale.

Il Commissario straordinario, a sua volta, verificherà periodicamente che non sussistano casi di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione (art. 3, comma 1, D.Lgs. 171/2016), in relazione all’attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari, e informerà periodicamente la Conferenza dei Sindaci che potrà formulare proposte non vincolanti.

Il D.L. prevede, inoltre, che il Commissario ad acta provveda in via esclusiva all’espletamento delle procedure di approvvigionamento, avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP ovvero, previa convenzione dalla centrale di committenza della Regione Calabria o delle Regioni limitrofe, per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all’esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, ferma restando, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria. I Commissari straordinari degli enti del SSR posso essere delegati a svolgere tali procedure, fermo restando che gli stessi provvedono, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che il Commissario ad acta può esercitare, agli affidamenti di appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Il Commissario ad acta, ai sensi del nuovo D.L., dovrà adottare, entro 30 giorni, il programma operativo COVID, definendo, altresì, nel medesimo termine, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale. Il nuovo testo normativo interviene, altresì, in tema di progetti di edilizia sanitaria da attuarsi da parte del Commissario straordinario nominato ai sensi del D.L. 122 del D.L. 18/2020, convertito con Legge 27/2020, anche avvalendosi allo scopo di INVITALIA S.p.A.

Il nuovo D.L., infine, introduce disposizioni applicabili in caso di aziende sanitarie sciolte, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 267/2020, a causa di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, prevedendo, tra l’altro, che la Commissione straordinaria per la gestione dell’ente, nominata ai sensi dell’art. 144 del citato D.Lgs., operi, per la garanzia dei LEA, in coordinamento con il Commissario ad acta ed in conformità agli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nonché con quelli dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari, avvalendosi, inoltre, per le questioni tecnico-sanitarie, di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale nominato dal Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro della Salute.

Al fine di supportare gli interventi di potenziamento del SSR, stante la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente nella Regione Calabria, è accantonata a valore sulle risorse finalizzate all’attuazione dell’art. 1, commi 34 e 34bis, della Legge 662/1996, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la somma di 60 milioni di euro in favore della Regione stessa, la cui erogazione, tuttavia, è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione di uno specifico Accordo tra Stato e Regioni. È autorizzata, altresì, la spesa di 15 milioni di euro per la sottoscrizione dell’Accordo di programma per il perseguimento dell’equilibrio economico nel settore sanitario (art. 79, comma 1-sexies, lettera c), del D.L. 112/2008, così come convertito dalla Legge 133/2008).

Le disposizioni sopra tratteggiate sinteticamente si applicano per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. e, ogni 6 mesi, il Commissario ad acta invierà al Ministero della Salute e al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione delle misure ivi previste, anche con riferimento all’attività svolta dai Commissari straordinari.
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