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La giurisprudenza ritorna sull'agevolazione IRES
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La giurisprudenza ritorna sull'agevolazione IRES

Sentenza IRES

Andrea Pirastu, Presidente regionale Aiop Sardegna

Nell'anno 2012, la Regione Sarda, con provvedimento del Direttore Generale dell'Assessorato della Sanità, ha attestato che le Case di Cura accreditate sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 43 della legge 833/78, Presidi Ospedalieri della ASL di riferimento. In seguito a tale riconoscimento, le Case di Cura hanno provveduto a diminuire del 50% l'importo dell'IRES dovuta.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha corrisposto alle Case di Cura il 50% dell'IRES versata in eccesso nei quattro anni precedenti.
Nel 2019 il quadro normativo è cambiato e la Corte di Cassazione (sentenza n. 18603 dell'11.7.2019) ha sancito la non applicabilità alle strutture ospedaliere di diritto privato il dimezzamento dell'aliquota IRES.
Sempre nel 2019, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alle Case di Cura operative in Sardegna diversi avvisi di accertamento aventi ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IRES dovuta per l'anno 2014.
La Casa di Cura Villa Elena ha impugnato l'avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, con sentenza n. 420/2020, ha accolto il ricorso annullando il sopracitato provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Si tratta, ovviamente, di una sentenza che potrà essere impugnata, ma ciò non toglie che si tratti di un precedente importante, in quanto è stato ribadito un principio giuridico che spesso in questo Paese viene ignorato.
Ci si riferisce a quanto disposto dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale che recita: "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".
La Casa di Cura ha motivato il suo ricorso partendo dalla citazione di due norme: l’art. 6 del D.P.R. 601/1973, che ha introdotto la “riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche” per specifici soggetti (non necessariamente pubblici) e l’art. 1, comma 51, del D.L. 145/2018 (convertito in L. 12/2019) che ne ha disposto l’abrogazione.
Si è evidenziato il fatto che il beneficio non sia stato limitato dal legislatore agli enti pubblici considerato che dello stesso sono destinatarie anche le “accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie e scientifiche” che svolgono attività culturale, vale a dire anche soggetti sicuramente di diritto privato.
L’abrogazione dell’agevolazione, di regola e per sua natura, è destinata ad operare solo per il futuro posto che “la legge non dispone che per l’avvenire”. Quindi, qualora il legislatore avesse voluto abrogare l’agevolazione anche per il passato, l’avrebbe dovuto fare con disposizione espressa.
Si è sottolineato che, per abrogare la norma agevolatrice, è stata necessaria una legge. Quindi, l’agevolazione era prevista da una legge ed è stata abrogata da una legge successiva, per cui si tratta di stabilire solo se l’abrogazione possa avere effetti retroattivi: ma, al riguardo, il D.L. 145/2018 è chiaro nello stabilire che gli effetti decorrano dal 1 gennaio 2019, con la precisazione che la stessa diventerà operativa dal primo periodo d’imposta in cui troverà applicazione il regime di favore da definire con ulteriori interventi normativi.
C’è infine da chiedersi se la “non retroattività”, stabilita dal legislatore, possa essere superata attraverso un atto amministrativo. É evidente che la risposta non può che essere negativa in termini generali e, a maggior ragione, qualora vi sia stato un riconoscimento espresso da parte dell’Amministrazione Finanziaria laddove si consideri che, a seguito di interpello, con risoluzione n. 179/E del 10 luglio 2009, l’Agenzia delle Entrate ha assimilato i “presidi ospedalieri” (privati) delle ASL, accreditati nella rete ospedaliera pubblica, agli “enti ospedalieri”.
Diversamente ragionando, verrebbero violati i principi di legalità, irretroattività, tutela dell’affidamento, certezza dei rapporti giuridici e ragionevolezza che impediscono di incidere sui diritti acquisiti o comunque su situazioni di fatto compiute sotto la vigenza di una diversa norma.
Sarebbe a questo punto auspicabile riaprire una trattativa con il Governo finalizzata a reintrodurre l'agevolazione IRES considerata la circostanza che le strutture accreditate, pur essendo private, erogano prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale con le stesse modalità e a condizioni sociali analoghe degli Ospedali di Diritto Pubblico.
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