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Emergenza Covid 19 - Il premio di incentivazione ex art. 65 CCNL AIOP
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Emergenza Covid 19 - Il premio di incentivazione ex art. 65 CCNL AIOP

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Come noto, l’art. 65 del vigente CCNL AIOP prevede che, ogni anno con la retribuzione del mese di luglio, a tutto il personale sia corrisposto un premio di € 450,00 lordo, a condizione che il dipendente abbia effettuato almeno 258 giorni di presenza, calcolati con riferimento a 6 giornate lavorative settimanali.
Tale importo è suscettibile della variazione di cui al co.2 del predetto articolo, in virtù della quale “per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere; parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno”.
Inoltre, il nostro CCNL dispone che ai fini del calcolo dei giorni di presenza non debbano essere decurtati i giorni in cui il lavoratore fruisce dei permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, dei permessi sindacali retribuiti, nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, o di infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’INAIL.
Con l’approssimarsi dell’erogazione del premio in argomento, sono pervenuti numerosi quesiti in ordine all’incidenza sul premio di istituti di cui si sta frequentemente facendo ricorso nel periodo emergenziale, quali estensione dei permessi ex L. 104/92, di cui all’art. 24 D.L. 18/2020 e ss., congedo straordinario Covid ex art. 23 D.L. 18/2020 e ss. e F.I.S..
Orbene, essendo stati convenzionalmente stabiliti e individuati gli istituti che, nel calcolo del premio, non debbono essere considerati quali giorni di assenza, e trovandoci, allo stato, innanzi a permessi/congedi mai normati sino ad ora, eccezion fatta per l’ammortizzatore sociale, occorre comprendere se essi siano riconducibili in via analogica alle assenze che non decurtano il cennato premio di incentivazione.
Per quanto concerne le assenze del dipendente collocato in F.I.S., non essendovi l’esclusione nel disposto contrattuale, si ritiene che esse incidano nella decurtazione del premio. Pare opportuno precisare che se la fruizione dell’ammortizzatore sociale avviene tra il personale a rotazione, andranno considerate solo le giornate di assenza effettiva.
Per quanto, invece, concerne l’estensione di ulteriori 12 giorni del permesso ex L. 104/92, pare che essi debbano essere esclusi dal computo delle assenze ai fini del calcolo del premio di incentivazione, posto che la disciplina contrattuale prevede espressamente che “non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92”. Il beneficio è dunque quello previsto dall’art. 65, sebbene la normativa emergenziale abbia esteso il numero di giornate fruibili.
Quanto infine al congedo straordinario Covid-19, occorre precisare come l’art. 23 D.L. 18/2020 e ss. abbia previsto uno “specifico” congedo, non equiparabile dunque né al congedo parentale né all’astensione obbligatoria per maternità. Peraltro, il cennato disposto richiama la disciplina del congedo di maternità (art. 23 D.Lgs. 151/2001 “calcolo dell’indennità”) limitatamente all’individuazione delle modalità di calcolo dell’indennità spettante a chi ne fruisce.
Non essendo dunque il richiamato congedo equiparato a quello di maternità, le relative assenze incideranno nella decurtazione del premio.
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