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COVID-19 Estensione degli ammortizzatori sociali
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COVID-19 Estensione degli ammortizzatori sociali

DL n. 23 dell'8 aprile 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il Legislatore aveva previsto la possibilità per le aziende di usufruire di diversi ammortizzatori sociali per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Gli artt. 19 e ss. del predetto decreto legge, avevano riconosciuto tali trattamenti limitatamente ai dipendenti già in forza in azienda alla data del 23 febbraio 2020, così escludendo i neo assunti tra il 24 febbraio e 16 marzo dall’accesso all’integrazione salariale, i quali venivano posti nella rischiosa situazione di poter essere licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a ragioni economiche, licenziamento comunque inattuabile stante l’articolo 46 dello stesso decreto legge che pone un divieto espresso di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo in base all’articolo 3 della legge 604/1966.
La ratio di tale limitazione era presumibilmente rintracciabile nella volontà di limitare possibili abusi degli istituti in parola, escludendo i lavoratori assunti quando la situazione di difficoltà legata alla diffusione del COVID-19 era ormai evidente. Tuttavia, tale impianto normativo non prendeva in esame alcune problematiche che sono immediatamente emerse dal mondo del lavoro, quali, a titolo esemplificativo, l’impossibilità di erogare il predetto trattamento in caso di sospensione momentanea dell’attività determinata da un evento esterno, come la necessità di sanificare i locali in caso di emersione di un fattore di rischio.
Di tal che, il legislatore, nel decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, ha ritenuto di ampliare la platea dei possibili fruitori degli ammortizzatori sociali, prevedendone l’estensione di cui agli artt. 19 e 22 del DL n. 18/2020 anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 16 marzo, cosicché l’applicazione dell’integrazione salariale non risulta più legata al fattore temporale, ma esclusivamente alla situazione di oggettiva difficoltà in cui possono oggi versare le imprese.
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