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Emergenza Covid-19 - Decreto “Cura Italia”

Decreto Legge di potenziamento del Ssn e misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

Filippo Leonardi, Direttore Aiop

Dopo diversi giorni di gestazione, la versione ufficiale del Decreto “Cura Italia” è stata pubblicata mercoledì 18 marzo u.s., in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un provvedimento importante in questa emergenza e, seppur non completamente adeguato in alcuni aspetti, che sicuramente saranno colmati in sede di conversione in legge o nei prossimi provvedimenti del Governo, contiene numerose misure – generali e sanitarie - che devono adesso essere ben comprese e implementate.
Il provvedimento prevede un ammontare di risorse complessivo, a beneficio di cittadini e aziende pari a 25 miliardi di euro.
Alla sanità andranno 1,410 miliardi a valere sul Fondo sanitario 2020 e altri 1,610 miliardi saranno destinati, invece, per potenziare il fondo per le emergenze nazionali in capo alla Protezione civile.
Il primo obiettivo delle diverse norme di interesse sanitario è quello di rafforzare in tempi rapidi le strutture coinvolte in prima linea nella lotta all'epidemia, a partire dai posti letto in terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive, attraverso l’acquisto di ulteriori prestazioni dalla rete di diritto privato del Ssn, accreditata e non, in deroga ai vigenti tetti di spesa.
Tale rete è chiamata a svolgere organicamente la sua parte in questa emergenza, che si pone come un evento epocale, al quale occorre rispondere facendo fronte comune e ognuno sulla base delle proprie competenze e possibilità.
Quanto previsto del Decreto “Cura Italia” fornisce risorse anche per rendere più efficace tale ruolo che, nella maggior parte delle regioni è ancora incerto, come è altrettanto incerta la misura della diffusione del Covid-19 nel resto del Paese.

Per quanto riguarda le norme di carattere economico-sanitario, sono state approfondite le norme più rilevanti con circolare Aiop n.52, mentre per quelle di natura fiscale è certamente un utile supporto la circolare Aiop n.56/2020, e la n.59/2020 per le norme di carattere giuslavoristico.

Le norme di interesse per il settore sanitario sono particolarmente rilevanti.

Articolo 3, “Potenziamento delle reti di assistenza territoriale”
L’art. 3 del DL dispone la possibilità per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di stipulare contratti con soggetti privati accreditati, e in subordine (comma 2) anche da privati non accreditati, per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie in deroga agli attuali tetti di spesa (fissati dal all’articolo 45, comma 1 ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; che costituisce, indirettamente, una deroga al DL n.95/2012). Questo sforamento dei tetti di spesa per l’acquisto di ulteriori prestazioni dalla componente di diritto privato del Ssn, e in subordine anche dai privati non accreditati autorizzati, è possibile, ai sensi del Decreto, nei casi in cui emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza previsti dalla circolare del Ministro della Salute prot. GAB 2619, emanata il 29 febbraio u.s. (+50% posti nei reparti di terapia intensiva, +100% posti nei reparti di pneumologia per ogni Regione) mediante le prestazioni già acquistate con i contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto. L’articolo, inoltre, prevede che la deroga ai tetti di spesa sia ammessa fino al permanere dello stato d’emergenza.

Per l'acquisto di queste ulteriori prestazioni sanitarie viene autorizzata la spesa complessiva di 240.000.000 euro per l'anno 2020, mentre per l'acquisto di prestazioni dalle strutture della componente di diritto privato del Ssn, accreditate e non, di 160.000.000 di euro per l’anno 2020. Queste spese andranno a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il 2020.

Articolo 4, “Disciplina delle aree sanitarie temporanee”

Le Regioni potranno attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza Covid-19, fino al termine dello stato di emergenza. I requisiti di accreditamento non si applicheranno alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e all’assistenza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni. E per questo viene autorizzata una spesa di 50 milioni.

Articolo 6, “Requisizioni, in uso o in proprietà, di presidi sanitari e di beni immobili”

Fino al termine dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile potrà disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle Aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per incrementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da Coronavirus. La requisizione in uso potrà protrarsi fino al 31 luglio 2020, o fino al termine dell’ulteriormente proroga della durata del predetto stato di emergenza.

Come anticipato, ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire meglio, che emergeranno anche in base all’evoluzione del contagio nelle varie regioni. A cominciare dal mantenimento in efficienza della rete ospedaliera accreditata. Ad oggi, questa rete ha interrotto tutte le attività ambulatoriali e di ricovero, se non quelle urgenti e non differibili, mantenendo pienamente efficienti i posti letto per i pazienti che le Regioni e le Asp prevedono di far confluire sia per la cura degli affetti da Covid-19 che per le altre patologie. Nelle regioni più colpite – Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna – moltissime strutture Aiop sono in prima linea, pienamente partecipi dell’emergenza, anche con reparti o intere strutture appositamente dedicate Covid 19.
Nelle altre regioni, le strutture Aiop stanno tendendo ad un livello di ricoveri zero, aspettando l’eventuale diffusione del contagio e attrezzandosi sia quali centri Covid 19, che per ricevere pazienti di altre patologie.
Ciò comporta due aspetti fondamentali, sui quali si dovrà necessariamente intervenire in sede normativa. Il primo è quello del mantenimento del consueto flusso di cassa mensile, concordato con il budget a inizio anno, che assicura il pagamento delle risorse tecnologiche, organizzative e strutturali, soprattutto per un settore labour intensive come quello sanitario. Al riguardo, una specifica rassicurazione in tal senso è stata chiesta dalla Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini al Ministro Speranza e al Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Il secondo aspetto è quello della previsione di uno stato di crisi anche per il settore sanitario. L’art.61 del decreto legge prevede delle sospensioni in termini di versamenti contributivi e assistenziali per una pluralità di soggetti, compresi quelli socio-assistenziali e termali, dimenticando quello sanitario, la cui attività, nelle prossime settimane, sarà stravolta e condizionata dallo sviluppo del contagio.
Detto ciò, non si può non rivolgere il pensiero e l’apprezzamento a tutte quelle strutture ospedaliere private del SSN, che in questi giorni si stanno adoperando per dare concreta e reale sostanza al ruolo che viene loro riconosciuto dalla legge e dai fatti: quello di essere parte integrante del Sistema sanitario nazionale, quale componente essenziale e imprescindibile del SSN, che oggi è sottoposto forse alla prova più dura, ma che tutto il mondo osserva, ammira e incoraggia.
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