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La responsabilità della struttura sanitaria per danni al paziente

Quando la copertura dell’assicurazione della struttura sanitaria è limitata solo al “secondo rischio”

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

La Corte di Cassazione Civile, Sez. III, con la sentenza n. 30314 del 21 novembre 2019, statuisce un importante principio di diritto in materia di rapporto tra compagnia assicurativa di responsabilità civile verso terzi della struttura sanitaria e la compagnia assicurativa di responsabilità civile professionale personale del medico.
Nel caso che ha dato origine alla decisione in commento, una paziente chiamava in giudizio il medico libero professionista che aveva eseguito un’operazione di installazione della protesi dell’anca e la struttura sanitaria presso la quale era stata operata, chiedendo per entrambi la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’errore diagnostico ed alla cattiva esecuzione dell’operazione da parte del medico. Il Tribunale, in primo grado, all’esito del giudizio accoglieva la domanda della paziente e condannava – in solido - il medico e la struttura sanitaria al risarcimento dei danni, condannando, altresì, la compagnia assicurativa della struttura sanitaria – chiamata in causa da quest’ultima - a tenerla indenne, detratta la franchigia.

La compagnia assicurativa della struttura sanitaria, pertanto, impugnava la citata sentenza di primo grado che la Corte d’Appello, in accoglimento dell’impugnazione, riformava. Nel caso di specie, essendosi il medico avvalso della struttura sanitaria per effettuare l’intervento, in virtù di un rapporto libero professionale, doveva trovare applicazione, ad avviso della Corte, la norma del contratto assicurativo stipulato dalla struttura sanitaria nella quale si prevedeva che “La presente polizza opera sempre in eccesso alle assicurazioni personali dei medici e degli altri operatori non direttamente dipendenti dal Contraente assicurato e comunque dopo la somma di Lire 1.500.000.000 per sinistro e per persona che restino a carico del personale qui indicato, a titolo di franchigia assoluta. Per il personale medico e gli altri operatori dipendenti dal Contraente/Assicurato, la presente copertura opera in eccesso ad eventuali coperture personali. In caso di corresponsabilità tra più assicurati, per lo stesso sinistro si applica un solo massimale”. 

Il Giudice di secondo grado, in sostanza, sulla base del presupposto per cui occorre distinguere tra (i) danni direttamente provocati dalla struttura sanitaria in quanto tale, per i quali la stessa risponde direttamente, e (ii) danni provocati dall’operato dal medico, per i quali la struttura risponde indirettamente, ed in relazione ai quali si deve ulteriormente distinguere tra (a) danni provocati dal medico dipendente e (b) danni provocati dal medico non dipendente, riteneva che, in quest’ultimo caso, avrebbe dovuto trovare applicazione la franchigia prevista dalla norma del contratto di assicurazione sopra richiamata.
La struttura sanitaria, infine, presentava ricorso per Cassazione, avendo la sentenza della Corte di Appello accolto l’inoperatività della garanzia assicurativa sulla base di un’errata interpretazione della norma contrattuale de qua.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso della struttura sanitaria ed affermava il seguente principio di diritto “(…) Affinché un contratto di assicurazione possa operare in eccesso rispetto a un’altra polizza assicurativa, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio (…).
Orbene, se un medico operante all’interno di una struttura sanitaria ha stipulato “un’assicurazione personale”, questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso. L’assicurazione della responsabilità civile del medico operante all’interno di una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall’assicurazione della responsabilità civile della struttura in cui il medico si trova a operare.
Nell’assicurazione di responsabilità civile infatti – che è assicurazione di patrimoni e non di cose – il “rischio” oggetto del contratto è l’impoverimento dell’assicurato, non il danno eventualmente patito da terzo e causato dall’assicurato. Pertanto una assicurazione “personale” della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest’ultimo. L’assicurazione della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria. I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi: e a nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica quanto quella del medico possano sorgere dal medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno (…)
”.

In altre parole, ad avviso della Corte di Cassazione, essendo i due contratti di assicurazione, quello del medico e quello della struttura, volti a garantire rischi diversi non può sussistere per definizione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né - a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello nel caso di specie - una copertura dell’assicurazione della struttura sanitaria limitata solo al “secondo rischio” (ovvero destinata ad operare solo oltre il rischio coperto dall’assicurazione personale del medico).

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