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Le novità sul lavoro della settimana
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Le novità sul lavoro della settimana

ANF e lavoro subordinato

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

NUOVI ELEMENTI FLUSSO UNIEMENS PER LA GESTIONE ANF: PROROGA FINO AD APRILE 2020
Rinviato fino al periodo di competenza aprile 2020, l’avvio della nuova modalità di gestione degli ANF relativamente all’obbligo di valorizzazione delle nuove sezioni Uniemens. A renderlo noto è il messaggio n.261/2020 dell’INPS. A seguito delle istruzioni relative alle nuove modalità di gestione, presentazione ed erogazione delle domande ANF introdotto dalla circolare n.45/2019 dell’INPS, sono state introdotte specifiche sezioni da valorizzare nel flusso Uniemens. Con questo messaggio l’INPS specifica che l’obbligo di compilazione della sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa per tutte le domande ANF indipendentemente dalla data di presentazione. Per quanto riguarda le operazioni di conguaglio rimangono valide invece le istruzioni fornite con il messaggio n.4283 del 31/10/2017: gli importi a conguaglio possono essere richiesti per ogni singolo dipendente con un tetto massimo di 3.000€, valorizzando gli elementi dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “L036” che definisce il “Recupero assegni nucleo familiare arretrati.

RIDERS: SUBORDINAZIONE E CONCETTO DI ETERO-ORGANIZZAZIONE

È la presenza dell’etero-organizzazione, della personalità e della continuità a giustificare, per la Cassazione, l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle attività di rider. A pronunciarsi è la Corte Suprema di Cassazione sezione Lavoro con una sentenza del 24 gennaio. Tali indici sono valorizzati a partire dalla normativa vigente, con riferimento specifico all’art.2 del Dlgs n.81/2015 che definisce l’applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente. Tale disciplina è stata introdotta dal legislatore in un’ottica di “prevenzione” al fine di scoraggiare l’abuso di schemi contrattuali e per estendere ed assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato. La decisione della Cassazione si basa quindi sul respingimento di un tertium genus intermedio tra autonomia e subordinazione, poiché l’attività di rider ricade nelle caratteristiche previste dall’art.2 del Dlgs n.81/2015.
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