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Le novità sul lavoro della settimana
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Le novità sul lavoro della settimana

INPS

David Trotti, Consulente nazionale Aiop

RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE: LE ISTRUZIONI INPS
Con la circolare n.36/2019, l’INPS fornisce le istruzioni riguardanti il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Nello specifico sono trattati anche i casi di riscatto dei periodi di studio universitari per le domande presentate fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e la facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al pagamento della contribuzione correlata per il diritto alla pensione per periodi precedenti l’accesso ai fondi di solidarietà medesimi. Il riscatto è riconosciuto in favore agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata privi di anzianità contributiva e non titolari di pensione. È inoltre richiesto che il richiedente non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Il periodo di riscatto del periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi dopo il 31 dicembre 1995 e deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato. Nella circolare sono definite le modalità di determinazione dell’onere di riscatto, di presentazione della domanda, e di modalità di versamento dell’onere spettante. La normativa in commento da parte dell’INPS ha introdotto anche la possibilità di riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo effettuato fino al 45° anno di età. Nella circolare sono definite le modalità di accesso e versamento. In conclusione, è chiarito il ruolo dei fondi bilaterali di solidarietà nel versamento degli oneri correlati ai periodi utili al conseguimento della pensione precedenti all’accesso a tali fondi.

SOSTEGNO AL REDDITO PER I LAVORATORI COLPITI DAL CROLLO DEL PONTE MORANDI

L’INPS definisce la misura di sostegno al reddito (integrazione salariale e una tantum) in favore dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, la cui attività lavorativa è stata sospesa a causa del crollo del ponte Morandi di Genova, e lo fa con la circolare n.35/2019. In essa sono definite le caratteristiche del trattamento massimo di integrazione salariale introdotto dalla legge n.130/2018 previsto a decorrere dal 14/08/2018 per un massimo di dodici mesi. Per l’anno 2018, l’importo medio orario dell’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale corrisponde a 10.22€, comprensivo di copertura figurativa e ANF. Per i lavoratori autonomi è stata invece prevista una indennità una tantum pari a 15.000€, in cui non è previsto l’accredito della contribuzione figurativa. Nella circolare sono definite le modalità di presentazione delle domande per entrambe le tipologie di lavoratori.
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