7211
Le novità sul lavoro della settimana
Agenzia delle Entrate
David Trotti, Consulente Nazionale AIOP
DETASSAZIONE DEI PREMI E PREMI DIFFERENZIATI
Con risposta n.143/2018 l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla detassazione dei primi di risultato. Con riferimento alle norme introdotte con la legge di stabilità 2016 l’Agenzia chiarisce che la strutturazione del premio di risultato risponde esclusivamente alle politiche retributive concordate con le organizzazioni sindacali. È prevista anche la circostanza che il premio sia poi differenziato per i dipendenti sulla base di criteri di valorizzazione della performance individuale e tale impostazione non è in contrasto con le condizioni richieste dalla legge per poter aver applicata l’imposta sostitutiva. Si chiarisce quindi che l’applicazione dell’imposta sostitutiva è compatibile con l’attribuzione di un premio di risultato differenziato, ovvero graduato in ragione del rapporto tra giorni di effettiva presenza al lavoro e giorni lavorabili nell’anno. Rimane però condizione necessaria e preliminare il requisito dell’incrementalità rispetto al risultato precedente del periodo di maturazione del premio.
INCENTIVO ALL’ESODO E LAVORO ALL’ESTERO
Con la risposta n.132/2018 l’Agenzia delle Entrate trasmette il suo parere relativamente ai redditi di lavoro dipendente prodotto all’estero da lavoratore dipendente residente all’estero, con riferimento specifico a somme corrisposte in occasione di una risoluzione del rapporto di lavoro. Nella risposta all’interpello l’Agenzia riepiloga l’impianto normativo per poter determinare la corretta imponibilità di somme ed emolumenti percepiti all’estero, con riferimento specifico sia alle possibili norme presenti di convenzione contro le doppie imposizioni, sia alle norme che delineano le somme assoggettabili a tassazione separata come il caso di incentivi all’esodo, essi normati dall’art. 17 comma 1 del TUIR.
DETRAZIONE SPESE D’ISTRUZIONE: QUALI ISTITUTI DI FORMAZIONE?
L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n.158/2018, si pronuncia sulla possibilità di detrarre dall’IRPEF le spese di istruzione sostenute per la frequenza di uno o più anni scolastici di una scuola secondaria di secondo grado ubicata in un Paese della Comunità europea o extra UE. Con riferimento normativo alla legge n.107/2015, viene specificato che l’agevolazione è limitata alle spese sostenute presso scuole appartenenti al “sistema nazionale di istruzione”, quindi dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Le spese di istruzione sostenute all’estero sono agevolabili soltanto laddove fossero relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria.