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Legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente. Commesso l'illecito nell’eseguire l’ordine di un superiore gerarchico

Corte d’Appello di Roma, sentenza 4291 del 10.10.2016 e Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: ordinanza 30278 del 22.11.2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Le pronunce in commento affrontano il caso dell’impugnativa da parte di un lavoratore del licenziamento per giusta causa, comminatogli da una R.S.A. laziale per aver lo stesso sottratto un farmaco dietro ordine di un superiore gerarchico. Invero, secondo la Società, l’aver ricevuto un ordine da quest’ultimo non esonera il lavoratore dalle proprie responsabilità, attesa la consapevolezza della natura fraudolenta della condotta e la contrarietà della stessa alle procedure interne.
L'impugnazione del lavoratore veniva parzialmente accolta dal Tribunale, mentre la Corte d'Appello di Roma riformava la sentenza e dichiarava la legittimità del licenziamento atteso “il grave inadempimento ai doveri imposti dal rapporto di lavoro” e lo “stato volitivo della condotta”.
Contro tale ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione il Lavoratore. Secondo questi infatti, nel valutare la legittimità del licenziamento, la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere in considerazione la sussistenza di una presunta esimente, ovvero, l’ordine ricevuto.
La Suprema Corte ha ritenuto infondata tale doglianza e, dunque, rigettato l'intero ricorso.
In particolare, la Sezione Lavoro, nel solco della già commentata Sentenza n. 23600 del 28.09.2018, ha sottolineato come, ai fini della sussistenza della giusta causa, a nulla vale che la condotta illecita tenuta da un dipendente sia stata posta in essere in esecuzione di un ordine impartito da un superiore gerarchico, se il lavoratore era comunque in grado di comprendere l'illegittimità dell'ordine ricevuto.
Infatti, secondo la Cassazione, nel caso specifico, l’ordine ricevuto da un superiore gerarchico non è sufficiente a giustificare ex se la condotta, poiché essendo “accertato che la richiesta di prelievo del farmaco non proveniva dalla Direzione Sanitaria, unico organo gerarchicamente sovraordinato al (omissis), ma da altro dipendente della società deputato allo svolgimento di mansioni amministrative” riteneva esclusa “la legittimazione ad impartire al dipendente licenziato direttive vincolanti in punto di corretta utilizzazione dei farmaci”.
Sulla scorta di tali considerazioni la Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso proposto dall’ex dipendente, ritenendo corretta la sentenza impugnata laddove ha sancito la legittimità del licenziamento del lavoratore e condannando lo stesso alla refusione delle spese legali.
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