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Il Decreto Dignità approda in Gazzetta Ufficiale

David Trotti, Consulente del lavoro della Sede nazionale

La prima cosa che mi sono chiesto da tecnico è perché tutti i governi toccano il tempo determinato, ma su questo non ho trovato risposta. L’unica cosa che posso dire è che i continui cambiamenti su questa materia creano disorientamento soprattutto se fatto con i decreti legge, perché per 60 giorni (al massimo) le regole sono leggi. Ricorderete il Decreto Poletti che ha prodotto 3 regimi temporali, ricordo che feci creare uno scadenzario apposito, per ricordarmi tutte le diverse scadenze.

Questa previsione ora si fa più concreta perché è stato pubblicato in G.U. il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"(G.U. Serie Generale n. 161 del 13 luglio 2018) che è entrato in vigore sabato 14 luglio 2018 (data in cui notoriamente soprattutto nel periodo estivo sono aperti studi professionali ed aziende).
Forse sarebbe stato più utile e avrebbe agevolato tutti farlo entrare in vigore magari il martedì, per dar modo di studiarlo (visto che è stato più di 10 giorno in giro per le Istituzioni). Dicevo che le mie preoccupazioni si fanno più concrete perché già si parla di cambiamenti e ciò produrrà i tre regimi temporali di applicazione.
Il decreto tocca, come abbiamo già avuto modo di dire, il mondo del lavoro in maniera importante.
Commentiamo dunque e finalmente il testo ufficiale soffermandoci ovviamente sulle differenze rispetto al precedente mio intervento.
L’art. 1 del decreto si titola: modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e pone subito la variazione più rilevante rispetto a quanto in vigore il 13 luglio 2018, affermando che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Quindi il contratto proprio è di 12 mesi, ma si può arrivare ai (non eccedere dice il testo) ventiquattro. Può superare i dodici mesi solo con un “motivo”, ovvero per eccedere ci deve essere la presenza di una causale, ovvero la esistenza di alcune condizioni ed esattamente: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Come si vede e come avevamo già ampiamente detto e precisato, le cosiddette causali ovvero condizioni sono molto generiche (a parte quella sostitutiva) e lasciano molto alla libera interpretabilità ed ovviamente al discernimento del giudice. Credo che sarà molto rischioso utilizzarle soprattutto nella micro e piccola azienda.
Immaginate poi nel settore turismo (o comparti analoghi) cosa si dovrà dimostrare in sede di contenzioso. Dunque il rapporto a tempo determinato formalmente può durare 24 mesi, ma nella realtà durerà 12 mesi con altri dodici mesi di allungamento qualora ci siano le condizioni a) e b).

L'articolo - pubblicato sulla rivista Consulenza.it del Gruppo Buffetti - continua in allegato nella sua versione integrale.
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