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Mobilità transfrontaliera. Il nuovo regolamento
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Mobilità transfrontaliera. Il nuovo regolamento

D.m. Salute n. 50 del 16 aprile 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale Aiop

Il 22 maggio scorso è stato pubblicato in G.U. n. 117 il Decreto del Ministro della salute n. 50 del 16 aprile 2018 (allegato), recante il nuovo «Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva». Il provvedimento amplia la categoria di prestazioni sanitarie comprese nei Lea che, anche se fruite in uno Stato membro Ue, restano a carico del Ssn, ma sono rimborsabili solo se il paziente aveva ottenuto l’autorizzazione preventiva alle cure transfrontaliere.
L’assistenza sanitaria transfrontaliera in ambito europeo è disciplinata dalle Direttive n. 2011/24/UE (concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera) e n. 2012/52/UE (comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro), cui in Italia è stata data attuazione con il D. lgs. n. 38 del 4 marzo 2014 (allegati).
Le regole europee e nazionali finalizzate a garantire la libertà di movimento dei pazienti ed il diritto di accesso a prestazioni sanitarie sicure e di qualità, quando ricorrano determinate esigenze di carattere generale, ammettono la possibilità per lo Stato membro di affiliazione di prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per alcune prestazioni, comprendendo fra queste le prestazioni che richiedono il ricovero del paziente per almeno una notte o l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose.
Il D.m. n. 50/2018 individua quindi le prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva, nonché le modalità per l'aggiornamento delle stesse. Ai sensi dell’art. 3 del decreto, rientrano in questa categoria: le prestazioni di assistenza ospedaliera che richiedono il ricovero del paziente per almeno una notte, sulla base di una valutazione dello stato di salute da parte del medico che ha in cura il paziente; le prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di day surgery elencate in allegato al decreto stesso; le prestazioni di chirurgia ambulatoriale, terapeutiche e di diagnostica strumentale indicate in allegato al decreto.
Il provvedimento ministeriale fa salva la facoltà, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa europea e nazionale di riferimento e degli obblighi di informazione e trasparenza.

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