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Consenso informato. Il paziente deve provare il nesso causale
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Consenso informato. Il paziente deve provare il nesso causale

Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2369 del 31 gennaio 2018

Antonio Irranca

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 2369/2018 (allegata) ha avuto modo di pronunciarsi su un caso di responsabilità medica per difetto del consenso informato.
La vicenda trae origine da un parto a cui si rendeva necessario operare tramite taglio cesareo che si concludeva in maniera positiva.
A distanza di due anni, a seguito di regolare visita ginecologica, la donna veniva a conoscenza della chiusura per via chirurgica delle tube mediante intervento di salpingectomia a cui si dichiarava del tutto estranea. Per tale motivo si rivolgeva al Tribunale affinché si pronunciasse a suo favore, e contro l’azienda sanitaria ed il ginecologo, per il risarcimento del danno biologico patito a seguito di tale intervento a cui non aveva prestato il proprio consenso.
A propria difesa il medico dichiarava che le condizioni della donna (già alla seconda gravidanza) non erano ottimali e che veniva informata prima di entrare in sala parto del fatto che se avesse, durante l’intervento, rilevato una situazione per cui si rendeva necessaria la sterilizzazione avrebbe agito in tal senso. Dichiarava, dunque, che riceveva l’autorizzazione (in forma orale) dalla donna in presenza dell’equipe medica.
Sia il tribunale, che il successivo secondo grado di giudizio condannavano la struttura sanitaria ed il medico al risarcimento del danno per aver eseguito un intervento di sterilizzazione senza il consenso della paziente.
La Suprema Corte, con il provvedimento in commento, ha cassato la decisione dei giudici di merito in quanto ha rilevato il difetto dell’onere della prova da parte della paziente; nello specifico il Collegio, ha ricordato il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui il consenso informato è inderogabile e non può prestarsi per via tacita o presuntiva. Allo stesso tempo ha dichiarato che il paziente ha l’onere di provare, anche per via presuntiva, che a seguito di informazione circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze non avrebbe prestato il proprio consenso. Proprio quest’ultimo passaggio, rilevano gli Ermellini, difettava nel caso di specie non avendo la paziente dichiarato che a seguito di informazione da parte del medico circa le conseguenze negative a cui sarebbe andata in contro senza l’intervento di sterilizzazione non avrebbe in ogni caso prestato il proprio consenso.

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