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Gazzetta Ufficiale. Conversione in Legge DL Fiscale
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Gazzetta Ufficiale. Conversione in Legge DL Fiscale

Il provvedimento contiene varie misure, tra cui l'anticipo del rinnovo dei contratti pubblici, disposizioni in materia di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, la riduzione delle accise sui prodotti energetici e disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.293 del 16-12-2023, della Legge del 15 dicembre 2023, n.191 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

In particolare, il provvedimento contiene varie misure, tra cui l'anticipo del rinnovo dei contratti pubblici, disposizioni in materia di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, la riduzione delle accise sui prodotti energetici e disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 

Nello specifico il provvedimento prevede:

  • l'attuazione dell'accordo tra il Governo e la Regione Siciliana in materia finanziaria. In particolare, il comma 1 dell'art.9 attribuisce alla Regione Sicilia 300 milioni di euro per il 2023 come contributo statale per l'aumento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria di spettanza regionale. Il comma 2 dell'art.9, invece, modifica la disciplina dettata dalla legge di bilancio 2023 che consente alla Regione siciliana la dilazione del ripiano del disavanzo accertato nel 2018;
     
  • che le Regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario, possano destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’Irpef (ove scattate automaticamente e in presenza di alcune condizioni finanziarie) alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario (comma 8, art.9); 
     
  • che le Regioni possano determinare il finanziamento dei propri enti sanitari, in modo da assegnare le relative quote con uno o più atti deliberativi, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento tra gli enti stessi. Viene, inoltre, introdotto il principio dell’autonomia imprenditoriale degli enti sanitari che giuridicamente rivestono le forme di organismi pubblici economici (Asl, Aziende ospedaliere, Irccs pubblici e Aou). Nello specifico, l'autonomia imprenditoriale può essere attuata entro i limiti della normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea) (comma 9, art.9). 
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