Search User Login Menu

Senato. Avviato l'esame del DL Liste di attesa
1817

Senato. Avviato l'esame del DL Liste di attesa

Si comunica che mercoledì 12 giugno u.s., la Commissione Sanità e Lavoro del Senato ha avviato l'esame, in sede referente, del DL Liste di attesa ("Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie" A.S. 1161), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.132 del 7-06-2024.

Mercoledì 12 giugno u.s., la Commissione Sanità e Lavoro del Senato ha avviato l'esame, in sede referente, del DL Liste di attesa ("Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie" A.S. 1161). 

In particolare, il Relatore del provvedimento è il Senatore Ignazio Zullo (FdI). 

Nel corso della seduta è intervenuto il Presidente Zaffini (FdI), il quale ha dichiarato che:

  • In questo decreto c'è una vera e propria riforma, nella intricata materia dei rapporti tra Ministero e Regioni su temi come il monitoraggio, la raccolta dei dati, il controllo sulla attività dei DG ed il conseguente potere ispettivo, ma non basta: per la prima volta ad esempio si pone l'obbligo di un Cup unico e regionale o infraregionale con tutte le prestazioni disponibili sia del pubblico che del privato convenzionato con relativo contenuto sanzionatorio. 
  • Questo significa che se i servizi non verranno erogati dalle strutture pubbliche nei giorni previsti, le aziende garantiranno la prestazione attraverso il ricorso all'intramoenia o al privato accreditato. 

Inoltre, di particolare interesse si segnalano i seguenti articoli:

  • Articolo 1 (Istituzione della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa); 
  • Articolo 2 (Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria); 
  • Articolo 3 (Disposizioni per l’implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie); 
  • Articolo 5 (Superamento del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale); 
  • Articolo 7 (Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario). 

QUI il resoconto.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni contenute nel Decreto in oggetto, di maggiore interesse:

L'articolo 1 (Istituzione della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa) istituisce presso l’AGENAS la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa finalizzata a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione. Per tale finalità, i dati concernenti il flusso “Tessera Sanitaria - TS”, la ricetta dematerializzata e le prenotazioni disponibili nei CUP regionali.

L'articolo 2 (Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria) istituisce presso il Ministero della Salute l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria che opera alle dirette dipendenze del Ministro della Salute e svolge tutte le funzioni già attribuite al Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SIVeAS), assicurandone anche il relativo supporto tecnico.

L'articolo 3 (Disposizioni per l’implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie) dispone l’implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie attraverso il Centro unico di prenotazione (CUP), quale strumento unico a livello regionale o infra-regionale utilizzato sia dagli erogatori pubblici che privati accreditati. In particolare, la piena interoperabilità dei centri di prenotazione con i CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie. Tale condizione costituisce specifico elemento di valutazione per il rilascio da parte delle regioni dell’accreditamento istituzionale. A riguardo, le regioni promuovono l’attivazione di soluzioni digitali per prenotare e disdire l’appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket (ove previsto).

Le funzioni del CUP prevedono:

  • l’attivazione di un sistema di disdetta delle prenotazioni per ricordare all’assistito la data di erogazione della prestazione e per richiedere la conferma o la cancellazione della prenotazione effettuata, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima della prestazione (anche da remoto);
  • l’ottimizzazione delle agende di prenotazione
  • l’ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo le indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo adottate con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza-Stato Regioni.

L’inadempienza dello sviluppo del Centro Unico di prenotazione di una specifica regione da parte dei soggetti responsabili costituisce illecito professionale grave. A tal fine, verrà disposta l’esclusione dalle gare avviate in qualsiasi regione.

Se l’assistito non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta (salvo i casi di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta) potrà essere tenuto al pagamento all’erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo nella misura prevista. Tali ipotesi sono disciplinate nelle Linee di indirizzo che dovranno essere emanate con decreto del Ministro della Salute.

Per la gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche saranno garantite delle agende dedicate con percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA).

È fatto divieto per le aziende sanitarie e ospedaliere di chiudere o sospendere le attività di prenotazione. Ove venisse violato tale divieto si applicheranno delle sanzioni. Le direzioni   aziendali   assicurano   il    rispetto dell’erogazione  delle prestazioni attraverso l’utilizzo:

  • dell’attività libero-professionale intramuraria;
  • delle prestazioni aggiuntive
  • del sistema privato accreditato.

Il Ministero della Salute provvede al monitoraggio delle risorse.

L'articolo 4 (Potenziamento dell’offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche) prevede che le visite diagnostiche e specialistiche siano effettuate anche nei giorni di sabato e domenica e che la fascia oraria per l’erogazione di tali prestazioni possa essere prolungata. L’obiettivo è garantire il rispetto della tempistica di erogazione delle prestazioni sanitarie, anche evitando le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici.

L'articolo 5 (Superamento del tetto di spesa per l’assunzione di personale sanitario) stabilisce un incremento annuale del tetto di spesa per il personale sanitario. In particolare, per il 2023 le aziende e gli enti del SSN possono destinare al personale il 10% dell’incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente e, su richiesta della regione, possono disporre di un ulteriore importo sino al 5% per un importo complessivo fino al 15%.

A decorrere dal 2025 con uno o più decreti del Ministero della Salute è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN.

L'articolo 6 (Ulteriori misure per il potenziamento dell’offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale) per le regioni destinatarie del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, è previsto un piano d’azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all’incremento dell’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio. Il piano d’azione individua, con particolare riguardo ai servizi sanitari e sociosanitari erogati in ambito domiciliare o ambulatoriale, nonché all’attività svolta dai Dipartimenti di salute mentale (DSM), dai Consultori Familiari (CF) e dai Punti per gli screening oncologici, le iniziative finalizzate:

  • alla realizzazione degli investimenti relativi alle infrastrutture di tipo tecnologico, destinate all’erogazione di servizi sanitari o sociosanitari;
  • alla realizzazione degli investimenti relativi all’adeguamento infrastrutturale e al potenziamento tecnologico dei Dipartimenti di salute mentale dei Consultori familiari e dei Punti screening;
  • alla realizzazione degli investimenti diretti a sostituire, ammodernare o implementare le attrezzature informatiche, tecnologiche e diagnostiche, destinate all’erogazione di servizi sanitari o sociosanitari;
  • alla formazione degli operatori sanitari.
  • alla sperimentazione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per i Consultori familiari;
  • allo sviluppo di metodologie e strumenti per l’integrazione e l’aggiornamento continuo delle liste anagrafiche degli inviti ai test di screening; 
  • alla sperimentazione di modelli organizzativi per il miglioramento dell’organizzazione dei servizi di screening.

L'articolo 7 (Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario) Prevede che i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario siano soggetti ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, pari al 15%.

 

Previous Article Attività di ricovero ospedaliero: MinSal pubblica Rapporto SDO 2022
Next Article Camera. Avviata la discussione in Aula della Proposta di legge Disposizioni per il sostegno finanziario del SSN
Back To Top