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Il nuovo HUB per le prestazioni non pensionistiche INPS e le novità operative per il 2022 in materia di APE Sociale
Il commento al messaggio INPS sul nuovo portale per la richiesta delle prestazioni non pensionistiche come il congedo matrimoniale a pagamento diretto e le novità in materia di APE Sociale.
David Trotti, Consulente della Sede nazionale
Con il messaggio n. 2147/2022 INPS vengono rilasciate le novità operative relativamente al nuovo “HUB delle prestazioni non pensionistiche”. Nello specifico, l’Istituto fornisce le indicazioni per la gestione delle nuove domande telematiche per l’accesso all’assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto INPS.
Tale pagamento diretto, relativamente al congedo matrimoniale, spetta ai lavoratori disoccupati che nei 90 giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative e per i lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (ad esempio, richiamo alle armi). L’Assegno inoltre non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare con il versamento dello specifico contributo.
Il nuovo portale per l’invio della domanda è disponibile online dal 23 maggio 2022.
La circolare n. 62/2022 dell’INPS fornisce le istruzioni operative in materia di APE sociale.
Nello specifico viene dettagliato il posticipo del termine di scadenza della sperimentazione e modifica delle disposizioni in materia di APE sociale come introdotta con la legge di bilancio 2017.
Per quanto riguarda i soggetti in possesso del provvedimento di certificazione che possono quindi presentare domanda di APE sociale, il termine nuovo della scadenza è stato fissato al 31/12/2022.
Nella circolare sono poi definite le modalità di gestione della domanda dopo la soppressione del prerequisito dell’obbligo di far decorrere un trimestre in stato di disoccupazione per poter accedere al trattamento.
In conclusione, sono state aggiornate anche le categorie di lavoratori che rientrano nella definizione di “lavori c.d. gravosi” per cui è prevista l’erogazione dell’Ape sociale, nonché le modalità di accesso per i lavoratori richiedenti APE sociale in caso di cessazione del rapporto di lavoro “per mancato superamento del periodo di prova” o “cessazione dell’attività aziendale”.