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Decreto Milleproroghe 2022 è legge
Disposizioni in materia di salute
Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale
È stata pubblicata nella G.U. 28 febbraio 2022, n. 49, S.O. n. 8, la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, entrata in vigore lo scorso 1° marzo, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 2021, n 228, recante «disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», che, come rappresentato nel nostro Informaiop n. 428, contiene nella versione originaria, tra l’altro, all’art. 4 disposizioni in materia sanitaria, benché non di diretto impatto per le nostre strutture associate.
Rileviamo, tuttavia, che la legge di conversione, integrando e modificando nei termini che seguono l’art. 4 del D.L. 228/2021, rubricato «proroga di termini in materia di salute», introduce telune novità che potrebbero interessare direttamente alcune nostre strutture associate che vanno ad aggiungersi a quanto già rappresentato, in tema di impiego del personale in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli, con nostra Circolare n. 39.
I commi 8-bis e 8-ter, modificando, rispettivamente, l’art. 18, comma 1, del D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 172/2017, e l’art. 38, comma 1-novies, del D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019, estendono al 2022 il finanziamento pari a 32,5 milioni di euro destinato a progetti relativi a specifici obiettivi connessi all’attività di ricerca, assistenza e cura relativa al miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, da riconoscersi, nei termini ivi previsti, anche alle strutture private accreditate, individuate con decreto del Ministero della Salute.
Si rammenta, a tale proposito, che le strutture richiamate nell’art. 18 del D.L. 148/2017 sono le seguenti: a) strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico; b) strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio; b-bis) strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico.
Il comma 8-undecies, invece, intervenendo sul comma 338, della legge 205/2017, incrementa di 2 milioni di euro le risorse destinate ad assicurare l’assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, al quale possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei pazienti e delle loro famiglie.
Il comma 8-septies, agendo sull’art. 48, comma 4, del D.Lgs. 101/2020, in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, proroga al 31 marzo 2023 il termine entro il quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentito l’Ispettorato per la sicurezza nucleare (ISIN), deve definire, tramite accordo, le modalità di registrazione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII. Il D.L. 228/2021, tra l’altro, anche ai commi 5 e 5-bis dell’art. 11 interviene, in tema di sorveglianza radiometrica, prorogando i termini previsti, rispettivamente dall’art. 72, comma 4, e dall’art. 22, comma 1, del D.lgs. 101/2020.
Il comma 8-sexies, intervenendo sull’art. 7, comma 2, della legge 3/2018, inoltre, fissa al 31 dicembre 2022 il termine per l’adozione del decreto interministeriale con il quale, devono essere definiti gli ordinamenti didattici della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi (il termine originariamente fissato dalla norma, infatti, era il 15 agosto 2018). La predetta modifica normativa, presumibilmente, si ricollega alla circostanza che lo scorso 14 ottobre è entrato in vigore il DPR 7 luglio 2021, n. 131, con il quale, come comunicato con nostro Informaiop n. 416 al quale rimandiamo per i dettagli, è stato recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato il 23 novembre 2020, benché lo stesso provvedimento rimandi a successivo accordo, da stipularsi sempre in Conferenza Stato-Regioni la determinazione dei criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia.
Evidenziamo, altresì, per mera completezza espositiva, che il comma 8-octies, intervenendo sul comma 4-novies dell’art. 25 del D.L. 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020, modifica le condizioni attualmente previste per l’attribuzione dei finanziamenti alle università statali che abbiano costituito aziende ospedaliere-universitarie (sottoscrizione entro il 31 maggio 2022 del protocollo di intesa), e che il comma 8-novies, agendo sul comma 691, della legge 234/2021, proroga al 30 giugno 2022 la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all’emergenza COVID-19, provvedendo alla copertura dei relativi oneri.
Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità, inoltre, ai sensi del comma 8-quater del D.L. 228/2021 in commento, è tenuto entro il 30 aprile p.v. ad assicurare rappresentanza elettiva negli organi scientifici e di governo ai ricercatori e tecnologi, prevista nella Carta europea dei ricercatori, deliberando le conseguenti modifiche allo statuto. La disposizione, inoltre, conferma la durata in carica dell’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto ministeriale del 2 marzo 2020, fino alla nuova nomina con successivo decreto del Ministero della Salute. Fino al 30 giugno 2022, invece, nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), finalizzata a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione 6 del PNRR, rimangono in carica, per effetto del comma 8-duodecies del D.L. 228/2021, i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborsi (CPR).
Rispetto a quanto segnalato nell’Informaiop citato in premessa, infine, si rileva l’ennesimo intervento di proroga, per effetto del comma 6 dell’art. 4 del D.L. 228/2021, in materia di ricerche sugli animali utilizzati ai fini scientifici. È stato, infatti, fissata al 1° luglio 2025 l’entrata in vigore del divieto di autorizzazione, da parte del Ministero della Salute, delle procedure (a) per le ricerche sugli xenotrapianti, ossia trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse (art. 5, comma 2, lett. d, del D.lgs. 26/2014) e (b) per i progetti di ricerca sulle sostanze d’abuso che prevedono l’impiego di animali (art. 5, comma 2, lett. e, del D.lgs. 26/2014). Al fine di dare attuazione a tali disposizioni, inoltre, è stato disposto che il monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi alla sperimentazione, che il Ministero della salute deve effettuare avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, deve essere eseguito entro il 30 giugno di ogni anno, e non più una tantum entro il 30 giugno 2016.
Rimandiamo quanti fossero interessati a conoscere i dettagli della normativa alla lettura del D.L. nella versione convertita in legge, reperibile al seguente link della G.U. ed indicato anche in premessa.