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Nuove misure di contenimento del contagio
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Nuove misure di contenimento del contagio

D​p​c​m​ 1​4​ g​e​n​n​a​i​o​ 2​0​2​1​

Francesca Gardini, Ufficio giuridico 

È stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 gennaio 2021, il nuovo DPCM, in corso di pubblicazione nella G.U., le cui disposizioni si applicheranno a partire da oggi 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e fino al 5 marzo 2021, continuando, comunque, ad applicarsi, nei termini di cui all’art. 14, le Ordinanze del Ministro della salute dell’8 gennaio 2021 e del 9 gennaio 2021 (cfr. nostra Circolare n. 8/2021).

Il nuovo DPCM, in sostanza, all’art. 1, riproduce le medesime misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale introdotte dal DPCM 3 dicembre 2020, rispetto al quale, si registra il recepimento, all’art. 1, commi 3 e 4, delle misure applicabili sull’intero territorio nazionale introdotte dal D.L. 2/2021 di seguito descritte:

a) divieto di spostamento, dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni e Province autonome (salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivo di salute nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione) [art. 1, comma 3].

b) dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, possibilità, in ambito regionale, comunale in caso di Regioni con un livello di rischio moderato o alto (art. 1, commi 16-quater e 16-quinquies), di spostamento verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno, alle condizioni ivi previste (dalle ore 5:00 alle ore 22:00 nel limite di 2 persone, oltre ai minori di 14 anni e persone disabili e non autosufficienti conviventi), rimanendo, comunque, consentiti, in caso di mobilità limitata in ambito comunale, gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 Km dai relativi confini (esclusi, in ogni caso, gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia) [art. 1, comma 4].

Sono state, inoltre, aggiornate, all’art. 1, comma 10, le misure in tema di eventi e competizioni sportive (lett. e - h), di musei e altri istituti e luoghi della cultura (lett. r), di scuola e Università (lett. s - u), di concorsi (lett. z), di attività commerciali e servizi di ristorazione (lett. ff - gg) e di utilizzo degli impianti nei comprensori sciistici (lett. oo).

Tutte le disposizioni contenute all’art. 1 del nuovo DPCM, tuttavia, in coerenza con quanto disposto dall’art. 1, comma 5, del D.L. 2/2021, potranno non applicarsi alle Regioni, individuate con Ordinanza del Ministro della Salute, che si collocano in uno “scenario di tipo 1” e con un “livello di rischio basso”, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti; troveranno applicazione in tali territori, invece, le misure anti contagio previste dal DPCM, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi (art. 1, comma 11).

Nel nuovo DPCM, alla luce delle integrazioni medio tempore apportate al D.L. 33/2020 (sopradescritte e di cui vi abbiamo dato notizia con nostra Circolare n. 6/2021), inoltre, sono state aggiornate le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 che dettano le misure di contenimento applicabili nelle Regioni collocate in uno “scenario di tipo 2” e con un “livello di rischio almeno moderato” ovvero in uno “scenario di tipo 1” e con un “livello di rischio alto” nonché in uno “scenario almeno di tipo 3” e con un “livello di rischio almeno moderato”, individuate con Ordinanza del Ministro della Salute.

Rimangono, infine, pressoché invariate le ulteriori disposizioni già contenute nel DPCM 3 dicembre 2020.


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