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Legge di Stabilità 2021 e Decreto Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale

Normativa generale

David Trotti, Consulente del lavoro della Sede nazionale

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono entrati in vigore il Decreto-legge Milleproroghe (D.L. n.183 del 31/12/2020 e la Legge di Bilancio 2021 (L. n.178/2020 del 30/12/2020). Entrambe hanno apportato importanti novità e modifiche per quanto riguarda l’area lavoro. Di seguito una sintesi dei provvedimenti.

È stato ulteriormente prorogato il divieto di licenziamento per i lavoratori fino al 31/03. 

Sono stati introdotti nuovi sgravi per le assunzioni effettuate nell’anno 2021. Tali provvedimenti necessitano ancora di una autorizzazione formale relativamente agli aiuti di stato da parte dell’Unione Europea e ovviamente delle circolari operative INPS.

• Un esonero totale sul versamento dei contributi a carico azienda per assunzioni di under 36, fino a seimila euro e per 36 mesi.

• Un esonero totale dal versamento dei contributi in caso di assunzione di donne disoccupate. Il beneficio ha la durata di 12 mesi per i contratti a tempo determinato e di 18 mesi per i contratti a tempo indeterminato. 

• Un esonero totale dei contributi a carico dell’azienda per una durata massima di 48 mesi, per le assunzioni di giovani fino a 36 anni di età a tempo indeterminato in una sede o unità produttiva in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero interessa le assunzioni per l’anno 2021 e 2022.

• Sempre per le aree già comprese nello sgravio per le assunzioni SUD è previsto anche una decontribuzione in percentuali definite in base agli anni, fino al 2029, per i contributi contributivo a favore dei datori di lavoro privati, per i rapporti di lavoro dipendente.

Dal 1° gennaio 2021 è stato introdotto un nuovo periodo di utilizzo degli ammortizzatori sociali. Dodici settimane da utilizzare fino al 31/03/2021 e per le sole CIG in deroga ed assegno ordinario (FIS) fino al 30/06/2021. Tale periodo di dodici settimane è il periodo massimo indennizzabile a partire dal 1° gennaio, perciò altri periodi relativi a precedenti domande vanno a ridurre le dodici settimane disponibili ed introdotte dalla nuova normativa.

Per i datori di lavoro che non hanno usufruito della cassa integrazione è stato prorogato l’esonero dal versamento dei contributi di ulteriori 8 settimane. L’agevolazione deve essere goduta fino al 31.03.2021, l’importo dello sgravio è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Per quanto riguarda i contratti a termine è stata estesa la possibilità di prorogare o rinnovare senza causale i contratti a tempo determinato, per una sola volta e un massimo di 12 mesi fino al 31/03.

Riguardo alle novità in materia di riduzione del cuneo fiscale introdotte nel corso dell’anno 2020 è stata inoltre confermata per l’anno 2021 l’ulteriore detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente tra i 28.000 e i 40.000 euro.

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