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Aggiornamento giurisprudenziale in materia di extrabudget
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Aggiornamento giurisprudenziale in materia di extrabudget

L'orientamento della Cassazione sul riparto dell'onere probatorio

Pubblichiamo una nota di aggiornamento (v. allegato) dell'avvocato Enzo Paolini, Presidente Aiop Calabria, in materia di riparto dell'onere della prova in materia di extrabudget e di indebito arricchimento.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, compete sicuramente all'ASP la prova del superamento del tetto di spesa globale e/o dell'applicazione dei criteri di regressione tariffaria (che finora era sempre posta - dalle Corti di merito - a carico delle strutture richiedenti).
La Suprema Corte ha ormai ripetutamente affermato che "l'onere della prova del fatto impeditivo incombe su chi resiste alla pretesa fatta valere in giudizio" (ovvero sulle ASP che resistono alle richieste di pagamento).
Dunque quando si avanzano domande di riconoscimento dell'extrabudget, fondate sulla previsione in contratto di regressioni tariffarie in caso di superamento del budget, al soggetto creditore compete solo la dimostrazione dell'esistenza del contratto e della relativa clausola nonché della concreta realizzazione delle prestazioni.
Restano, ovviamente, all'ente debitore la dimostrazione del fatto impeditivo e cioè il mancato superamento del budget ovvero l'avvenuta corretta applicazione dei criteri di regressione tariffaria.
Ciò almeno sino a quando nei contratti è stata inserita la clausola relativa.

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