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Decreto-Legge 19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
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Decreto-Legge 19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, il decreto-legge n. 19/2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, vigente dalla medesima data.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, il decreto-legge n. 19/2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, vigente dalla medesima data.

In particolare, il Legislatore ha introdotto nuove disposizioni, inserite negli artt. 29 (“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare”) e 30 (“Misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo”) del Capo VIII- Disposizioni urgenti in materia di lavoro.

Di particolare rilievo è il comma 2 dell’art. 29 il quale alla lett. a) interviene su appalti e somministrazione, apportando modifiche all’art. 29 D.Lgs. 276/03, con l’inserimento del nuovo comma 1-bis, il quale prevede che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto venga corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Tale disposizione, che tenta di rafforzare il contrasto ai fenomeni di dumping contrattuale, è tuttavia destinata a creare molte difficoltà in fase di applicazione.

Innanzitutto si pone un problema di ambito applicativo soggettivo, posto che la norma fa riferimento al “personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto”, formula piuttosto ampia che dovrebbe comprendere tutto il personale che svolge attività lavorativa all’interno di un appalto, anche se utilizzato sulla base di accordi contrattuali con soggetti esterni (ad esempio con somministrazione…). Sul punto la disposizione è evidentemente poco chiara.

Altra questione concerne la dizione di trattamento economico “complessivo” non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona, poiché, da un’interpretazione letterale, parrebbe che il vincolo riguardi solo il trattamento economico, potendo, in teoria, le aziende applicare il contratto collettivo che preferiscono, dovendo tuttavia adeguare i trattamenti economici a quelli previsti dagli accordi di riferimento, qualora siano inferiori. Così come piuttosto complesso appare l’inciso che impone di ricercare quale sia il contratto maggiormente applicato nel settore affine (“strettamente connesso”) all’attività svolta nell’appalto, che non sempre è univoca e facilmente identificabile.

Di ancor più difficile applicazione è poi l’inciso “maggiormente applicato nel settore e per la zona”. Ed infatti, mentre nell’articolo 1, comma 2, lettera a) della delega, si prevedeva di definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati “in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti”, nel Dl 19/2024 quest’ultimo riferimento scompare del tutto, facendosi riferimento al settore e alla “zona”, senza fornire ulteriori specifiche, potendo riferirsi alla sede legale dell’azienda, al luogo di assunzione del lavoratore o dove questi svolge la propria attività.  Un analogo richiamo è contenuto nel Codice appalti (articolo 11, comma 1), in cui è stabilito che al personale impiegato in lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore “per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro”. Nel Dl 19/2024, tuttavia, scompare l’ulteriore precisazione contenuta nel Codice appalti (“nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro”), lasciando più enigmatica l’interpretazione del nuovo requisito.

All’uopo deve tuttavia specificarsi che di tale argomento si è discusso nell’ incontro tecnico del 26 marzo u.s. tra gli esperti di Ministero del Lavoro e parti sociali per la messa a punto del pacchetto delle misure di tutela della sicurezza e salute sul lavoro. Tra gli argomenti affrontati, vi è stata la previsione di fare riferimento ai contratti comparativamente più rappresentativi in luogo dei contratti maggiormente applicati. Vi è quindi la possibilità di una correzione in sede di conversione che sostituirebbe la iniziale dizione “contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto” con il richiamo ai “contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative”.

Un ulteriore elemento di novità è poi previsto dall’art. 29, comma 2, lett. b), il quale, integrando il comma 2 dell’art. 29 D.Lgs. 276/03, estende la responsabilità solidale del committente (già prevista in caso di appalto e subappalto) anche alle ipotesi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e distacco, attuati in violazione dei requisiti di legge e che celino una somministrazione illecita di manodopera.

In buona sostanza, al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nelle ipotesi su indicate, (e non più solo in ambito di appalto e subappalto), ove si ravvisi una somministrazione illecita di manodopera, il committente sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione.

Ulteriore elemento di novità è poi introdotto dall’art. 29, commi 7 a 9, i quali stabiliscono che, all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato “Lista di conformità INL”.  I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Il Decreto, all’art. 30, modifica, a far data dal 1° settembre 2024, l’apparato sanzionatorio in materia contributiva previsto dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel tentativo di rendere più conveniente l’emersione del lavoro sommerso, cercando di promuovere l'adempimento spontaneo del contribuente.

Riduzioni sono contemplate poi per le aziende in crisi, in cassa integrazione straordinaria e in tutti i casi in cui è previsto un regime di miglior favore dalla normativa.

Inoltre, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati (art. 30 co. 5). 

Si fa presente che il Decreto Legge in commento potrebbe subire modifiche in sede di conversione in Legge.

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