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Il decreto semplificazione e le novità giuslavoristiche
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Il decreto semplificazione e le novità giuslavoristiche

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con il DL n. 76 del 16 luglio 2020, così come convertito dalla Legge n. 120 del 11 settembre u.s., entrata in vigore il successivo 15 settembre, il Legislatore ha apportato importanti modifiche all’attività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con particolare riferimento al contenzioso amministrativo, ai provvedimenti amministrativi, alle conciliazioni, al potere di disposizione e alla diffida accertativa.
In primo luogo, l’art. 12-bis del decreto in commento, conv. In L. 120/2020, introduce notevoli semplificazioni in materia di verbalizzazione dell’ispettorato, prevedendo la possibilità di formare alcuni verbali istruttori attraverso “strumenti di comunicazione da remoto”, purché sia consentito identificare gli interessati o i soggetti dagli stessi delegati e acquisire da essi la volontà espressa.
In particolare, sarà possibile utilizzare tale modalità per i verbale di rilascio di provvedimenti di convalida di dimissioni e risoluzioni consensuali per lavoratrici in gravidanza e genitori lavoratori nei primi tre anni di vita del bambino.
Con il comma 2 dell’art. 12-bis del decreto in parola, il Legislatore ha esteso le predette procedure telematiche anche alle verbalizzazioni di diverse procedure di competenza dell’INL, sia di tipo amministrativo, che conciliativo, che, di norma, richiedono “la presenza fisica dell’istante”.
L'individuazione delle stesse è stata effettuata con apposito decreto n. 56 del 22 settembre 2020 emesso dal Direttore Generale dell’INL, il quale stabilisce che “possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto le seguenti procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro: a) attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004; b) audizioni ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981; c) attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003; d) istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015; e) audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale”.
La novità più rilevante, tuttavia, interviene con il comma 3 dell’art. 12-bis del decreto Semplificazioni, così come convertito, il quale, a modifica dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 in materia di diffida accertativa per crediti patrimoniali, stabilisce che la diffida accertativa si applica anche a quanti “utilizzano le prestazioni di lavoro” e non solo al datore di lavoro, chiarendo che gli utilizzatori (comunque qualificati giuridicamente) devono ritenersi “solidalmente responsabili dei crediti accertati
”.
La norma novellata prevede ora che la diffida accertativa acquisti immediatamente «efficacia di titolo esecutivo» se il termine per esperire la conciliazione monocratica (30 giorni dalla notifica della diffida accertativa) è decorso inutilmente oppure se l’accordo fra le parti non viene raggiunto (fino al 14 settembre 2020 tale efficacia conseguiva da apposito provvedimento di validazione del direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, ora non più previsto per effetto dell’art. 12-bis, comma 3, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020). La diffida accertativa, anche in caso di rigetto dell’eventuale ricorso amministrativo, acquista «efficacia di titolo esecutivo» (art. 12-bis, comma 3, lett. a), n. 3, del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020) e il lavoratore sulla base di essa potrà comunque adire l’Autorità giudiziaria per la rapida soddisfazione dei crediti accertati.
Peraltro, il datore di lavoro o comunque il soggetto destinatario della diffida accertativa ai sensi del novellato art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, quindi anche l’utilizzatore quale obbligato in solido, nel termine di 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa, in alternativa alla istanza di conciliazione monocratica, può promuovere il ricorso avverso il provvedimento al direttore dell’ITL che ha adottato l’atto (così dal 15.9.2020, per effetto dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall’art. 12-bis, comma 3, lett. a), n. 2, del decreto Semplificazioni). Il ricorso deve essere notificato all'ITL competente e al lavoratore interessato. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività della diffida accertativa.
Il direttore dell'ITL deve decidere in ordine al ricorso entro 60 giorni dalla presentazione, quindi dal materiale ricevimento dello stesso, con provvedimento motivato, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente nonché di quella in possesso dell’Ispettorato.
Decorso inutilmente il termine di 60 giorni previsto per la decisione del direttore dell'ITL il ricorso si intende respinto e si ha silenzio rigetto.

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