Con il messaggio n. 3495/2021, l’INPS si pronuncia su alcune importanti novità relative alla liquidazione dell’assegno mensile di invalidità. Nello specifico, l’Istituto, accogliendo l’intervento della Corte di Cassazione specifica che l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 è liquidato solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario. L’attività lavorativa a prescindere dalla misura del reddito ricavato preclude il diritto al beneficio.