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I raider sono lavoratori autonomi con alcune tutele del rapporto subordinato

Sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è intervenuta al fine di chiarire la posizione dei cd. riders che, recentemente riconosciuti a livello normativo quali “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”, trovano la propria definitiva collocazione nell’ambito delle collaborazioni etero-organizzate, seppur con alcune tutele dei lavoratori subordinati.
Tuttavia, come già evidenziato in un precedente articolo, sebbene l’applicazione dei predetto principio non riguardi gli esercenti professione sanitaria atteso che l’iscrizione costituisce una delle cause di esclusione dell’applicazione della novellata disciplina, occorre prendere atto del divenire della questione, poiché tale impostazione sarà probabilmente utilizzata dalla giurisprudenza a parametro sussidiario della qualificazione del rapporto subordinato.

I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie

Decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. il 4 dicembre 2019 (n. 284)

Il Ministero dell’economia e delle finanze con Decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. il 4 dicembre 2019 (n. 284), tenuto conto del riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, ha incluso tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione di redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate, i seguenti soggetti:

La responsabilità della struttura sanitaria per danni al paziente

Quando la copertura dell’assicurazione della struttura sanitaria è limitata solo al “secondo rischio”

La Corte di Cassazione Civile, Sez. III, con la sentenza n. 30314 del 21 novembre 2019, statuisce un importante principio di diritto in materia di rapporto tra compagnia assicurativa di responsabilità civile verso terzi della struttura sanitaria e la compagnia assicurativa di responsabilità civile professionale personale del medico.

Chirurgia bloodless

La struttura torinese è centro di riferimento per la medicina “senza sangue”, che consente di ridurre le emotrasfusioni con un recupero post operatorio più veloce e inferiori costi sanitari.

L'emorragia durante o dopo l'intervento rappresenta un importante fattore di rischio operatorio. Per far fronte a questa condizione, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute raccomandano l’adozione di programmi di Patient Blood Management (PBM), ovvero protocolli che consentono di ottimizzare la “risorsa” di sangue del paziente e dunque di evitare o ridurre le emotrasfusioni durante gli interventi chirurgici.
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